Circolazione su strada dei carrelli elevatori non immatricolati
Le macchine operatrici
Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri e, in ragione della loro funzione specifica possono essere equipaggiate con speciali attrezzature.
L’art. 58 del codice della strada definisce le macchine operatrici e ne determina le caratteristiche principali, distinguendo:
- a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
- c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
Macchine operatrici non soggette ad immatricolazione
L’art. 114 del codice della strada prevede che le macchine operatrici, per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo.
Ai fini dell’immatricolazione, l’art. 298 del reg. di esecuzione del codice della strada, prevede altresì di comunicare all'Ufficio della Motorizzazione competente per territorio i dati dell'utilizzatore delle macchine operatrici fatta eccezione per macchine operatrici semoventi equipaggiate con motore di trazione avente potenza non superiore a 50 kW, carrelli, motocarriole, rulli compressori, spazzatrici e simili, destinate a finitura e trattamento dei manti stradali nonché per le macchine operatrici trainate aventi determinate caratteristiche tecniche.
Non sono invece soggetti ad immatricolazione:
- le macchine operatrici semoventi non destinate alla circolazione su strada, fatto salvo l’obbligo di registrazione presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri ai fini dell'eventuale reperimento per motivi di protezione civile se equipaggiate con motore di trazione avente potenza superiore a 50 kW;
- i carrelli qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.
Circolazione su strada di macchine operatrici non soggette ad immatricolazione
Come disposto dal comma 2-bis dell’art. 114 del codice della strada, introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 145/2013 convertito, con modificazioni nella legge n. 9/2014, non sono soggetti a immatricolazione ma al rilascio di una speciale autorizzazione annuale i carrelli elevatori, trasportatori o trattori per effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico.
Quest’ultima disposizione legislativa modifica pertanto l’art. 114 del codice della strada in ordine all’immatricolazione delle macchine operatrici specificando l’esclusione dei soli carrelli elevatori che circolano per brevi e saltuari tragitti.
Per la circolazione saltuaria di quest’ultimi viene dato mandato al Ministero dei Trasporti per l’emanazione di un decreto che stabilisca le prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 114, c. 2 bis, del codice della strada, è stato emanato il Decreto Dirigenziale n. 752 del 14 gennaio 2014, concernente l'immissione in circolazione su strada di carrelli per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione.
Con tale intervento normativo vengono superate le precedenti indicazioni date dal Ministero dei Trasporti che negavano la possibilità della circolazione saltuaria se non immatricolando i carrelli.
Dopo la pubblicazione del Decreto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con circolare n. 753 del 14 gennaio 2014, ha comunicato infatti l’abrogazione delle indicazioni impartite con le precedenti circolari del 10 Giugno 2013 e 25 Ottobre 2013.
Ai sensi dell’art. 1 del D.D. 752/2014, i carrelli destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico.
A tal fine, il carrello:
- deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente;
- deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del codice della strada;
- deve essere munito del dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla o arancione di cui all'art. 266 del reg. di esecuzione del codice della strada;
- deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento;
- deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro;
- deve essere dotato di un dispositivo tergicristallo se munito di cabina con parabrezza;
- deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse;
- deve essere munito delle certificazioni sulla compatibilità elettromagnetica;
- deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE;
- deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente, qualora non vengano rispettate alcune condizioni;
- deve circolare ad una velocità non superiore a 10 km/h;
- deve essere autorizzato alla circolazione saltuaria dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio.
Autorizzazione alla circolazione saltuaria di carrelli elevatori
Ai sensi dell’art. 4 del D.D. 752/2014, l'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, provvede, previo benestare dell'Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello su un modello conforme al fac-simile allegato al predetto decreto.
La speciale autorizzazione ha validità massima di un anno prorogabile.
L’atto autorizzativo contiene, oltre alle indicazioni del veicolo e alle indicazioni d’uso, il percorso autorizzato e le eventuali ulteriori prescrizioni per l’utilizzo del carrello.
Nulla osta dell’Ente proprietario della strada
Il rilascio della speciale autorizzazione è subordinato al benestare dell’ente proprietario della strada interessata dal percorso del carrello elevatore.
Il rilascio del nulla osta da parte dell’Ente proprietario della strada non può che essere finalizzato alla verifica del percorso interessato alla movimentazione delle merci in relazione alle condizioni strutturali della strada, alla tipologia del traffico locale ed alla verifica delle condizioni di sicurezza della circolazione, prevedendo eventuali prescrizioni da inserire nell’autorizzazione da parte dell’ufficio della Motorizzazione Civile.
Obbligo dell’assicurazione R.C.
In ordine alla circolazione saltuaria su strada dei carrelli elevatori, le attuali disposizioni normative, come del resto le precedenti, non forniscono indicazioni sulla copertura assicurativa di tali veicoli.
Al riguardo, il Ministero dei Trasporti, con circolare n. 23/90 del 1° marzo 1990, ha precisato che “la saltuarietà della circolazione non esenta il proprietario dall'osservazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni concernente l'assicurazione obbligatoria RCA.”, il cui principio rimane fermo nonostante il riferimento a disposizioni già superate.
Sanzioni
Non essendo prevista dalla norma una specifica sanzione, in caso di circolazione su strada di un carrello elevatore privo di speciale autorizzazione o con autorizzazione scaduta, non si può che fare riferimento alle sanzioni previste per la circolazione di macchine operatrici non immatricolate.
Lo stesso dicasi in caso di circolazione accertata al di fuori del percorso indicato in autorizzazione.
La deroga all’obbligo di immatricolazione per la circolazione su strada, prevista dal comma 2-bis dell’art. 114 del codice della strada, è subordinata alle prescrizioni tecniche stabilite con il Decreto Dirigenziale n. 752 del 14 gennaio 2014 che prevede espressamente il rilascio della speciale autorizzazione per effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico.
In assenza del titolo autorizzativo la circolazione su strada dei carrelli elevatori potrebbe infatti essere consentita solo previa regolare immatricolazione.
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