Il codice della strada li definisce “macchine per uso invalidi” rientranti tra gli ausili medici, mentre secondo la classificazione nazionale dei dispositivi medici, vengono chiamati “scooter elettrici”
In base al Decreto del Ministero dei Trasporti 31 gennaio 2003 i “veicoli destinati ad essere usati da minorati fisici”, non sono soggetti ad omologazione e di conseguenza esenti da immatricolazione.
La nuova formulazione dell’art. 46 del codice della strada, con le modifiche apportate dalla legge 120/2010, prevede che i limiti stabiliti dall'art. 196 del Regolamento per “le caratteristiche costruttive dei veicoli uso bambini e uso disabili” valgano ora solamente per i veicoli uso bambini mentre per i veicoli uso invalidi si debba far riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie. La modifica non appare di poco conto in virtù di una maggiore flessibilità rispetto alle limitazioni imposte dal codice della strada sebbene sempre nei limiti imposti dagli standard della normativa europea.
L’art. 46 c.d.s. dispone che “Non rientrano nella definizione di veicolo ... le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.”.
L’elemento caratteristico affinché la macchina ad uso invalidi non rientri nella definizione di “veicolo” è da ricondursi alla classificazione di “ausilio medico” che si ottiene quando:
Per chiarire cosa si intenda con l’espressione “dispositivo medico” si richiama il d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, il quale all’art. 1 li descrive sostanzialmente come una categoria di prodotti (strumenti, apparecchi, impianti, sostanze, software o altro) destinati ad essere impiegati nell’uomo o sull’uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo o terapia, attenuazione o compensazione di ferite o handicap, ma anche di studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico, o di controllo del concepimento.
Secondo la Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) approvata con Decreto del Ministero della Salute 20.02.2007 e, da ultimo, modificata dal D.M. 13.03.2018, tali dispositivi vengono chiamati “SCOOTER ELETTRICI”, con numero di repertorio “Y122124” e definiti come “dispositivi non sterili, utilizzati per il trasporto autonomo o assistito di persone portatrici di handicap. Sono dei mezzi di trasporto con tre o quattro ruote, provvisti di una motorizzazione elettrica estesa al controllo della direzione. La consolle per l'intero controllo del veicolo può essere spostata e posta su un supporto posteriore dove può accedere solo un assistente. Sono normalmente dotati di accessori, quali luci di posizione e direzione. I dispositivi descritti sono riutilizzabili.”
L’immissione in commercio dei dispositivi medici è regolamentata su base comunitaria e avviene secondo il medesimo sistema garantendo che gli stessi requisiti essenziali vengano richiesti ai prodotti nei diversi Paesi dell’Unione e, conseguentemente, che le Autorità Competenti di ciascun Stato Membro permettano la circolazione di dispositivi fabbricati in altri Stati Membri in quanto, a differenza di quanto accade, ad esempio, per la normativa vigente in materia di specialità medicinali, non richiede un’autorizzazione preventiva all’immissione in commercio da parte di un’Autorità Competente.
La “conformità” ai requisiti previsti nelle direttive viene dimostrata dalla presenza sul prodotto del marchio CE, come disposto dall’art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1997, e dall’emanazione, da parte del fabbricante, della dichiarazione di conformità alle direttive applicabili. La dichiarazione di conformità non è un documento formale una assunzione di responsabilità indispensabile per la marcatura CE del prodotto e per la sua immissione in commercio.
L’esclusione dall’obbligo di omologazione di tali macchine o delle sue parti disposta dal D.M. 31 gennaio 2003, e la loro assimilazione ai pedoni stabilita al comma 7 dell’art. 190 del c.d.s., le esclude, di conseguenza, anche dall’obbligo della targatura, della tassa di circolazione, della copertura assicurativa e del titolo di abilitazione per la guida. Non vi è quindi alcuna imposizione da parte del codice della strada sul possesso di eventuali documenti al seguito.