Per ragioni di sicurezza, il comma 9-bis dell’art. 182 del Codice della Strada prevede l’obbligo, per i conducenti di velocipedi, e pertanto anche gli utilizzatori dei monopattini elettrici, che circolano fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e nelle gallerie sempre, di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
L’intervento della legge 156/2021 ha introdotto il comma 75-septies che dispone l’uso del giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del c.d.s. da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, fermo restando l’obbligo di indossare tali dispositivi sempre nelle gallerie come previsto dall’art. 182 c.d.s.
Per i monopattini elettrici vi è l'obbligo del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità in caso di circolazione sia fuori che dentro i centri abitati ed anche quando è presente la pubblica illuminazione.
Circolare con un monopattino elettrico senza fare uso del giubotto ad alta visibilità quando ne è previsto l'uso, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 50 a €. 250.