Le macchine per uso di bambini anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 196 del regolamento al c.d.s., sono assimilabili ai pedoni e possono circolare sulle parti della strada ad essi riservate, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7 del codice della strada.