Per effetto delle modifiche apportate dalla legge 15/2022, a decorrere dal 1° marzo 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare:
Di conseguenza, la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è vietata sulle strade riservate ad altre categorie di veicoli da apposita segnaletica, ovvero sulle strade in cui è vietata la circolazione dei velocipedi da apposita segnaletica. In tali casi la violazione di questa norma prevale su quella dell'art. 7 del codice della strada, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 75-duodevicies della legge 160/2019. (Circolare Ministero dell’Interno n. 6990.U del 2 marzo 2022)
E’ altresì vietata la circolazione:
L'art. 1, comma 75-decies, L. 160/2019 mod. da L. 15/2022, conferma il divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.
La vigente normativa prevede:
Per ragioni di sicurezza, il comma 9-bis dell’art. 182 del Codice della Strada prevede l’obbligo, per i conducenti di velocipedi, e pertanto anche gli utilizzatori dei monopattini elettrici, che circolano fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e nelle gallerie sempre, di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.
L’intervento della legge 156/2021 ha introdotto il comma 75-septies che dispone l’uso del giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del c.d.s. da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità, fermo restando l’obbligo di indossare tali dispositivi sempre nelle gallerie come previsto dall’art. 182 c.d.s.
Per i monopattini elettrici vi è l'obbligo del giubbotto o delle bretelle retroriflettenti ad alta visibilità in caso di circolazione sia fuori che dentro i centri abitati ed anche quando è presente la pubblica illuminazione.
Circolare con un monopattino elettrico senza fare uso del giubotto ad alta visibilità quando ne è previsto l'uso, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 50 a €. 250.
L'obbligo del casco è previsto per i conducenti minorenni, ma è altamente consigliato a qualsiasi età.
Il comma 75-novies prevede che “I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.”.
E’ pertanto necessaria una dichiarazione di conformità del costruttore alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080 ma non necessariamente una omologazione.
La norma UNI EN 1078 specifica i requisiti e i metodi di prova per i caschi indossati dagli utilizzatori di biciclette, tavole a rotelle e pattini a rotelle, mentre la norma UNI EN 1080 specifica i requisiti e i metodi di prova per caschi destinati ad essere utilizzati da bambini al di sotto dei sette anni in ambienti privi di veicoli a motore nell’esercizio di attività per le quali siano stati dimostrati rischi di lesioni alla testa.
Qualora un conducente minorenne circoli con un monopattino elettrico senza indossare idoneo casco protettivo, è prevista la sanzione amministrativa da €. 50 a €. 250. La violazione viene contestata o notificata all'esercente la potestà sul minore.
L’obbligo della marcatura CE, già previsto dal D.M. 229/2016 richiamato dal comma 75, lett. a) della L. 160/2019, viene tuttavia ripreso al successivo punto f) come requisito essenziale per la circolazione.
Il marchio CE attesta che il prodotto è stato valutato dal produttore e che si ritiene rispetti i requisiti previsti dall'UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente. È richiesto per i prodotti realizzati ovunque nel mondo e commercializzati all'interno dell'UE.
La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico previsto dall’allegato III della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006
Il marchio deve essere visibile, leggibile e indelebile. Deve essere costituito dalle iniziali "CE"; entrambe le lettere devono avere la stessa dimensione verticale e non devono essere inferiori a 5 mm.
Circolare con un monopattino elettrico privo della marcatura CE prevista dalla dir. 2006/42/CE comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 100 a €. 400. Se il monopattino ha una potenza nominale continua superiore a 1.000 W, è altresì previsto il sequestro del veicolo ai fini della confisca.