Sono macchine giocattolo a trazione elettrica destinate all'uso di bambini. Sono escluse dalla definizione di veicolo le macchine per uso di bambini le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dall’art. 196 del regolamento al c.d.s.:
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- lunghezza massima 1,10 m;
- larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima può raggiungere il valore di 0,70 m;
- altezza massima 1,35 m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo può raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremità anteriore del veicolo;
- sedile monoposto;
- massa in ordine di marcia 40 kg;
- potenza massima del motore 1 kW;
- velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore. Tale limite è quello ottenuto per costruzione ed è riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione più alto. La prova è effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70±5 kg)
Il superamento anche di uno solo dei limiti previsti qualifica la macchina come “acceleratore di andatura” o comporta l'inclusione della stessa nelle categorie dei veicoli previste dal codice della strada.