Fatta esclusione per i monopattini, è consentiti il traino di piccoli rimorchi per velocipedi purché la lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio, non superi 3 m. La larghezza massima totale del rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e l'altezza massima, compreso il carico, non deve essere superiore a 1 m. La massa trasportabile non deve essere superiore a 50 kg. Per la circolazione notturna il rimorchio deve essere equipaggiato con i dispositivi di segnalazione visiva posteriore e laterale previsti per i velocipedi all'articolo 224 reg. cds (Luce rossa e catadriotti).
La normativa non prevede l’omologazione dei piccoli rimorchi che può trainare un velocipede, purchè conformi alle prescrizioni dell'art. 225 regolamento cds. Pertanto un velocipede può trainare un carretto, anche costruito artigianalmente, a condizione che esso rispetti le disposizioni regolamentari che ne fissano masse e dimensioni.
Il traino di piccoli rimorchi è consentito anche per il trasporto di bambini fino ad 8 anni a condizione che il conducente sia maggiorenne, che il rimorchio abbia le caratteristiche previste dal regolamento, che non siano superati i limiti massimi di sagoma previsti per i velocipedi e, comunque, che il bambino e l'eventuale carico presente sul rimorchio. non superi il peso di 50 kg.
Anche gli animali possono essere trasportati anche sul rimorchio adatto al trasporto di bambini, purché non sia superato il peso di 50 Kg complessivi e i contenitori o le gabbie devono essere sempre solidamente assicurati e non devono sporgere per più di 50 cm rispetto alla sagoma del veicolo.