L’esclusione dalla categoria dei “veicoli” delle “macchine per uso di invalidi” rientranti tra gli “ausili medici”, assimila questi ultimi ai pedoni. La legge 120/2010 ha infatti coerentemente modificato anche l’art. 190 c.d.s., il quale al comma 7 dispone che “Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7.”.
Le macchine per uso invalidi devono quindi circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi destinati alla circolazione dei pedoni.
Possono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti.
Solo fuori dei centri abitati, quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione, hanno l'obbligo di circolare sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.
Anche per quanto riguarda l’attraversamento della carreggiata dovranno osservarsi le regole imposte per i pedoni e cioè dovranno servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi, e quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, potranno attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare.