Sul retro della patente formato card sono riportati codici atti ad indicare restrizioni, estensioni, limitazioni, obblighi particolari, adattamenti dei veicoli, abilitazioni del titolare del documento, caratteristiche del documento.
La numerazione di tali codici è suddivisa in due categorie di numerazione con relative sottocategorie.
Le codifiche riguardano:
I codici relativi al conducente e alle modifiche del veicolo sono composti da codici e sub-codici, tuttavia, pur in presenza di sottocategorie, sulla patente viene indicato solo il codice principale in quanto i sub-codici sono riportati in forma completa solo negli archivi CED della Motorizzazione.
I Codici armonizzati, introdotti dalla direttiva 91/439/CEE, sono stati soggetti a più revisioni fino al Decreto Ministeriale 04.11.2016 che recepisce la direttiva 2015/653/UE del 24.4.2015, in vigore dal 01.01.2017, riformulando le codifiche UE nelle seguenti aree:
I codici UE armonizzati relativi al conducente sono utilizzati per indicare che, per motivi medici, il titolare della patente di guida ha l'obbligo di utilizzare dispositivi, apparecchi, protesi o limitazioni nella guida, in base alle prescrizioni riportate sul certificato medico.
I principali codici utilizzati per tali casi sono:
A decorrere dal 01.01.2017, il decreto ministeriale del 4 novembre 2016 ha soppresso il codice 05 e ha introdotto i seguenti codici relativi a limitazioni dell’uso:
I codici UE armonizzati relativi alle modifiche del veicolo sono utilizzati per indicare le modifiche e gli adattamenti del veicolo necessari per la guida da parte del titolare della patente.
i codici UE armonizzati che riguardano adattamenti e modifiche del veicolo sono annotati anche sulla carta di circolazione o Documento Unico.
I codici UE armonizzati relativi a questioni amministrative sono utilizzati per indicare:
Di particolare rilevanza, si evidenziano i seguenti codici:
Oltre ai codici UE armonizzati è previsto anche l’utilizzo di codici nazionali validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.
A seguito dell’emanazione del decreto ministeriale del 4 novembre 2016 che ha modificato l’allegato I del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sulla patente di guida può essere annotato il codice UE 62 con la limitazione di “guida entro un raggio di ... km dal luogo di residenza del titolare”.
In relazione ai controlli su strada su conducenti in possesso di patente di guida con annotazione del codice 62, sono giunte alla Direzione Generale della Motorizzazione richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione di tale limitazione e, in specie, se la stessa debba intendersi riferita alla guida entro un raggio di ... km dalla "residenza anagrafica".
Il Ministero delle Infrastrutture, con nota n. 20807 del 27 giugno 2022, ritiene, dopo attenta disamina, che l'apposizione di tale annotazione sulla patente di guida autorizzi alla guida entro un raggio di ... km dal luogo di “abitazione” del titolare che potrebbe coincidere con la “residenza anagrafica”, ma anche con il domicilio e la dimora abituale, come definiti dall'articolo 43 del codice civile, oppure con il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità per periodi continuativi, anche se limitati, durante l'anno.
Nella nota del Ministero si evidenzia inoltre che “ai fini di eventuali controlli su strada, si rende necessario che il conducente possa adeguatamente comprovare che abita di fatto, con una certa continuità e stabilità, in un determinato luogo, ricompreso nel raggio di chilometri consentito (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attraverso un contratto di locazione o di albergo)”.
Chiamando il numero verde 848.782.782, attivo 24 ore, e digitando la tua data di nascita e il numero della patente, ma attenzione: si può chiamare solo da rete fissa;
Sul Portale dell’Automobilista del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Dovrai registrarti al portale dove potrai ricevere le informazioni anche via SMS o e-mail.
Dopo essersi collegati al sito, è necessario registrarsi: per farlo basta cliccare sul pulsante “Registrati” in alto a destra (la registrazione è possibile solo con lo SPID), poi bisogna andare su “Registrazione Cittadino” e inserire i propri dati.
Una volta completata tutta la procedura di registrazione al Portale dell’Automobilista, bisogna cliccare sulla finestra “Verifica da solo”, a quel punto si verrà indirizzati verso una nuova pagina e bisognerà cliccare su “Vai al servizio” posto sotto la voce “Saldo punti patente”. In questo modo riuscirete a verificare il vostro saldo punti.
Se invece preferito fare il controllo dei punti patente dal vostro smartphone o dal vostro tablet tramite App, potete scaricare iPatente (questa applicazione è disponibile sia per i dispositivo iOS sull’App Store, sia su quelli Android su Google Play).
Anche in questo vi verrà chiesto di inserire tutti i vostri dati, compresi quelli della vostra patente, e poi potrete avere in un attimo e facilmente il conteggio sottomano il conteggio del vostro saldo punti aggiornato.